CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

IN ACCORDO CON ASSOCIAZIONE INSTALLATORI PROFESSIONALI SICUREZZA (AIPS) REV. 0

Art. 1 Ordine dell’Impianto – Facoltà di recesso

L’ordine sottoscritto di cui al modulo denominato “ORDINE” – della Secure-it SRL, sede legale in Via Amman 31, 33084 Cordenons Pordenone, e/o la sottoscrizione di un c.d. “Ordine Impianto” inviato tramite fax, e-mail, posta o altro sistema su modello Offerta della SECURE-IT, o modello del CLIENTE, o altro qualsiasi format redatto e trasmesso dalla SECURE-IT o dal CLIENTE (di seguito l’“Ordine”), è irrevocabile per il CLIENTE stesso (da ora indicato come COMMITTENTE), ma non impegnerà la SECURE-IT (da ora indicata come APPALTATRICE) se non sarà accettato dalla medesima per iscritto a mezzo del legale rappresentante pro tempore, entro e non oltre 20 (venti) giorni dal ricevimento, e lo stesso dicasi per qualsiasi pattuizione particolare ed ulteriore concordata, anche se con agenti o incaricati. Nel caso di finanziamento a mezzo Finanziaria o Istituto Bancario, l’Ordine si intenderà accettato esclusivamente dopo il benestare dell’ente finanziatore (Finanziaria, Istituto Bancario, Leasing, ecc.). Resta inteso che l’Ordine rimane comunque e in ogni caso irrevocabile e vincolante per il COMMITTENTE, anche se non sarà pervenuta accettazione per iscritto a mezzo del legale rappresentante pro tempore della APPALTATRICE, qualora quest’ultima entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento dell’Ordine manifesti la propria volontà di concludere il contratto attraverso un comportamento concludente.

Nel caso in cui al presente contratto sia applicabile il D.Lgs 206/2005 e lo stesso venga sottoscritto al domicilio del COMMITTENTE, quest’ultimo avrà facoltà di recedere (ex art. 64 D.Lgs 206/2005 e successive modifiche), nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data della stipula, con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla APPALTATRICE, presso la sede legale quivi indicata

Art. 2 Installazione, consegna e collaudo dell’impianto –Modifiche e responsabilità – Norme applicate–Aspettative prestazionali–Anomalie - Esclusioni

Qualunque ulteriore apparecchiatura e/o servizio non espressamente specificato nell’Ordine, anche se riferiti a precedente preventivo, saranno, se richiesti, fatturati a parte e la fornitura degli stessi ed il relativo prezzo si riterranno accettati, se non contestati entro otto giorni dalla consegna e/o dalla comunicazione tramite lettera raccomandata a/r. In particolare, se non diversamente pattuito nell’Ordine, restano esclusi dalla presente commissione quanto di competenza del gestore telefonico relativamente al collegamento delle apparecchiature alle linee telefoniche compreso cavi e apparati (spine – filtri – modem – ecc), quanto di competenza del gestore delle reti Ethernet/Lan/Wan per quanto concerne eventuali esigenze di interfaccia ed eventuali adeguamenti delle stesse compreso cavi e apparati, ogni onere per opere da porre in essere da parte di un muratore, falegname, fabbro o altro artigiano e/o professionista, oneri relativi all’eventuale ripristino degli ambienti o di preparazione cantiere, quanto occorrente all’allacciamento delle apparecchiature alla alimentazione di rete 220vca ed al relativo dimensionamento in termini di consumo (kw) necessari al funzionamento dei sistemi installati, compreso le protezioni di terra, differenziali e magnetotermici (di competenza del gestore impianti elettrici), e comunque tutto quanto non specificatamente indicato nell’Ordine. Qualora per le sue peculiarità, l’impianto comporti attività di progettazione in conformità delle leggi cogenti al momento dell’acquisto, tutti gli oneri e le spese relativi a tale progettazione ed esecuzione e relativa documentazione saranno a carico del COMMITTENTE, o fatturate a parte se eseguite dalla APPALTATRICE tramite propri incaricati. Il termine di consegna dei beni si intende indicativo e decorre dalla data dell’Ordine; detto termine viene computato in giorni lavorativi e sarà prorogato per qualsiasi causa non imputabile alla APPALTATRICE, ivi compresi fenomeni naturali e scioperi, serrate, scarti di materiale e ritardata consegna da parte dei sub-fornitori e/o ulteriori problematiche di qualsiasi tipo. la merce viaggia a rischio e pericolo del COMMITTENTE, salve le ipotesi in cui possa essere ravvisata una specifica responsabilità da parte della APPALTATRICE, anche per le vendite effettuate franco destinazione, ed il mezzo di spedizione, in mancanza di diversi accordi, sarà scelto dalla APPALTATRICE senza alcuna sua responsabilità. Le apparecchiature ed i materiali resi per qualsiasi motivo dovranno essere consegnati e spediti immediatamente, franchi di ogni spesa, alla sede della APPALTATRICE, previa accettazione scritta di quest’ultima, a mezzo di corriere privato di rilevanza nazionale. Il COMMITTENTE dovrà prestare la propria collaborazione agli installatori della APPALTATRICE (o eventuali subappaltatori delegati), fornendo loro gli aiuti necessari a facilitarne il compito. I locali destinati alla installazione dovranno essere predisposti, attrezzati e dotati di tutto quanto all’uopo necessario e inoltre dovranno essere liberi da intralci così da consentire agli installatori la messa in opera del sistema senza blocchi o impedimenti vari. Le parti concordano pertanto che qualora APPALTATRICE dovesse incorrere durante l’installazione, per cause non riconducibili alla stessa APPALTATRICE, in un qualsiasi impedimento tale da comportare un aumento delle ore concordate per l’installazione, queste ore saranno fatturate oltre a quanto concordato nell’Ordine per un importo pari al costo previsto al listino prezzi manodopera installazione, in ultima revisione (vedi Art. 16). I giorni pattuiti per l’installazione sono indicativi e comunque computati in giorni lavorativi, ed il termine, che decorre dall’arrivo in loco degli installatori fino alla consegna dell’installazione concordata, sarà prorogato per qualsiasi causa riconducibile a fenomeni naturali e scioperi, serrate, scarti di materiale e ritardata consegna da parte dei sub-fornitori e/o ulteriori problematiche di qualsiasi tipo non imputabili alla APPALTATRICE. La APPALTATRICE provvederà ad installare a regola d’arte le apparecchiature indicate nell’Ordine. In particolare, l’attività oggetto del presente contratto è svolta in ottemperanza ai requisiti cogenti applicabili quali: D.M. 542300 del 10/3/1998 (criteri generali sicurezza antincendio), D.M. 37 del 22/1/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici); D.M. 440200 del 9/4/1994 (regole tecniche prevenzione incendi attività ricettive turistico/alberghiere); Direttive CEE 73/23 (bassa tensione) e CEE 89/336 (compatibilità elettromagnetica) e successive loro modifiche introdotte dalla Direttiva CEE 93/68 e dalle norme tecniche correlate, per quanto applicabili al presente contratto ed attinenti alle sole attività di installazione, collaudo e verifica funzionalità dell’impianto. Eventuali ulteriori normative saranno di volta in volta specificate nelle relative dichiarazioni di conformità. Il COMMITTENTE conferma di essere pienamente consapevole e informato che le prestazioni dell’impianto e dei servizi ordinati, in rapporto alle sue aspettative, sono legate al dimensionamento del sistema ed alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature, così come richiesto e come concordato in sede di contrattazione e susseguente Ordine. Il COMMITTENTE prende atto e dichiara di essere stato adeguatamente informato dei limiti prestazionali dei sistemi di sicurezza, come anche della possibilità che le apparecchiature installate, a causa di situazioni anomale di varia natura, non imputabili in alcun modo direttamente alla APPALTATRICE  (quali ad esempio disturbi elettromagnetici, eventi atmosferici, anomalie linee telefoniche, anomalie rete G.S.M., anomalia e malfunzionamento apparecchiature o componenti elettronici, falsi contatti, variazione delle condizioni ambientali, uso errato, ecc) possano denunciare malfunzionamenti o perdita parziale della funzionalità iniziale (quali ad esempio allarmi acustici impropri, segnalazioni/chiamate remote non attinenti, attivazione di estinguenti non previste, mancato invio di segnalazione remota avviso di allarme, mancata rilevazione, ecc.) rinunciando espressamente sin da ora ad ogni pretesa nei confronti della APPALTATRICE, circa risarcimenti di qualsiasi natura a tali eventi correlati, e manlevando nel contempo la APPALTATRICE da ulteriori pretese anche di terzi, assumendosi in proprio anche il rischio di eventuali esborsi e ripristini.

Art. 3 Caparra confirmatoria

Salvo diversa pattuizione scritta, è stabilito che il COMMITTENTE, al momento della sottoscrizione dell’Ordine, versi una somma di denaro alla APPALTATRICE, a titolo di caparra confirmatoria, pari ad una percentuale minima del 10% del prezzo complessivo stabilito dalle parti nell’Ordine, oltre IVA di legge. Tale somma resterà acquisita alla APPALTATRICE in caso di qualsiasi eventuale inadempimento da parte del COMMITTENTE, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Viceversa, nell’ipotesi di inadempimento della APPALTATRICE, quest’ultima, ai sensi dell’art. 1385 comma 2 c.c., provvederà a versare al committente il doppio della caparra ricevuta.

Art. 4 Prezzi e pagamenti dell’impianto

I prezzi s’intendono quelli in vigore alla data dell’accettazione dell’Ordine e si intendono sempre riferiti ai materiali di cui all’Ordine e per una consegna entro il termine ivi indicato. Ove, tra l’Ordine e la consegna, l’intervallo sia superiore a 6 (sei) mesi, i prezzi potranno essere assoggettati ad eventuali variazioni sopravvenute, prima della consegna, dei costi dei materiali e della manodopera. Detratto l’importo della caparra confirmatoria di cui all’art. 3, il residuo del prezzo deve essere saldato per contanti, ove possibile ai sensi di legge, o a mezzo di assegno a vista, salvo diversi specifici accordi tra le parti. Il D.Lgs. n° 231 del 09/10/2002 pubblicato sulla G.U. del 23/10/2002 in attuazione alla Direttiva Europea 2000/35 del 29/06/2000 “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali del mercato pubblico e privato” stabilisce, all’art. 5, l’applicazione al debitore, dalla data di scadenza del debito, di un “tasso di interesse pari a quello indicato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di sette punti”. Pertanto resta inteso e accettato dal COMMITTENTE che, in caso di ritardato o mancato pagamento delle somme, graveranno sullo stesso COMMITTENTE gli interessi indicati, entro e non oltre i limiti di cui alla normativa vigente anti-usura, per i quali varrà come riferimento il tasso di interesse in vigore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e comunicato dal Ministero dell’Economia. Il maggior prezzo dovuto a seguito di eventuali variazioni dei listini sarà automaticamente conteggiato alla fine dei lavori e dovrà essere pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’invio della relativa fattura al COMMITTENTE. Il mancato pagamento di una pluralità di rate scadute, per importo e modalità tali da far ritenere che il COMMITTENTE versi in situazione di insolvenza, comporterà per il COMMITTENTE la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 cod.civ., e la APPALTATRICE potrà agire per l’intera differenza dovutale, ogni eccezione al riguardo rimossa. Nel caso sia stata concordata una rateizzazione del pagamento, l’importo totale relativo all’ I.V.A. in vigore andrà comunque versato dal COMMITTENTE alla APPALTATRICE, entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura di installazione/vendita.

Art. 5 Garanzia dell’impianto

La APPALTATRICE garantisce il buon assemblaggio del sistema di cui al presente Ordine, per la durata di 12 (dodici) mesi dal giorno del collaudo o del termine stabilito per richiederlo in caso di inapplicabilità del D.Lgs 206/2005 e di 24 (ventiquattro) mesi dal giorno del collaudo o del termine stabilito per richiederlo, in caso di applicabilità di detta normativa (qualora dunque il COMMITTENTE sia qualificabile come “consumatore”, ai sensi della citata legge).

Il COMMITTENTE, a pena di decadenza dalla garanzia, dovrà denunziare i vizi o i difetti riscontrati, a mezzo di raccomandata a.r., entro il termine di 2 (due) mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, oppure di 8 (otto) giorni qualora il COMMITTENTE non sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del D.Lgs 206/2005. La garanzia decade, altresì, in caso di manomissione o alterazione dell’impianto e delle programmazioni software da parte di persona estranea all’organizzazione tecnica della APPALTATRICE, oltre che negli altri casi stabiliti ex lege.

La garanzia è esclusa per le parti che si logorano con il normale uso (batterie, pile, accumulatori, inseritori, brandeggi telecamere, ecc.), e nei casi di: guasti, rotture o difettoso funzionamento provocati da personale estraneo all’organizzazione tecnica della APPALTATRICE, impiego di materiali non adatti, uso errato o improprio dell’impianto e mutamento della situazione ambientale rispetto a quella in essere al momento dell’installazione. La garanzia è altresì esclusa per i vizi e difetti dovuti ad insufficienza o anormalità degli impianti elettrici, e, in genere, per tutte le cause non dipendenti dall’ APPALTATRICE, ivi comprese le scariche atmosferiche, disturbi radio e disturbi elettromagnetici, allagamenti, infiltrazioni, umidità, ecc. In ogni caso, perché la garanzia operi, occorre che il COMMITTENTE permetta agli incaricati della APPALTATRICE di effettuare le opportune verifiche, a pena di decadenza. Nel caso non sia stato sottoscritto il contratto di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, in caso di intervento nel periodo di garanzia, il COMMITTENTE sarà tenuto a pagare alla richiesta il costo dell’uscita dei tecnici della APPALTATRICE o chi per essa (“chiamata” e tempo intervento in base al listino APPALTATRICE in vigore al momento). Con la firma del “Contratto di Ordine Impianto”, il COMMITTENTE dichiara di accettare la garanzia nei suindicati limiti, rinunciando espressamente a chiedere danni o spese di qualsiasi natura, i quali non siano imputabili direttamente all’APPALTATRICE compresi quelli derivanti dal temporaneo non funzionamento dell’impianto prima del suo ripristino in uso. Decaduto il termine di garanzia, la APPALTATRICE declina ogni responsabilità sul mancato o inadeguato funzionamento dell’impianto installato, nel caso in cui il COMMITTENTE non abbia provveduto a stipulare un adeguato contratto di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, o altri accordi scritti con la APPALTATRICE.

Relativamente alla sola garanzia sulle apparecchiature (escluso assemblaggio, programmazione, collaudo e servizi vari), qualora il Fornitore/Costruttore delle apparecchiature installate preveda un periodo di garanzia sulle apparecchiature superiore ai 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi, tale garanzia sarà automaticamente applicata dalla APPALTATRICE al COMMITTENTE.

Art. 6 Comunicazione di valutazione rischi

In relazione al quadro normativo vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed in particolare: art. 26 del D.Lgs. 81 del 2008 ed eventuali successive varianti, D.P.R. 303 del 1956, art. 2087 cod. civ.; l’APPALTATRICE informa il COMMITTENTE dei rischi e dei pericoli derivanti dalla potenzialità intrinseca delle opere che saranno eseguite e dalle attrezzature che verranno utilizzate per la realizzazione dell’impianto di allarme di cui all’Ordine. I lavoratori che saranno utilizzati presso il cantiere sono regolarmente iscritti presso l’INPS e l’INAIL; i lavoratori sono dotati dei dispositivi di protezione individuale e di attrezzature e mezzi idonei al loro lavoro. Gli stessi risultano idonei e sono regolarmente istruiti sul lavoro da eseguirsi. Se il lavoratore adibito alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o adibito alla realizzazione di impianto di piccola entità, interviene da solo presso il cantiere, deve essere nello stesso accompagnato ed assistito da personale del COMMITTENTE. La APPALTATRICE è coperta da assicurazione RCT con copertura danni a cose e persone. I pericoli generali identificati quali pericoli legati all’ambiente in cui l’installatore e/o tecnico va ad operare e/o può innescare sono: caduta di oggetti dall’alto; caduta di persone su diversi livelli (dall’alto); caduta di persone sullo stesso livello; inciampo e/o scivolamento; punture e/o escoriazioni dovute ad elementi contundenti, urto contro oggetti, attrezzature o apparecchiature; colpi, tagli da attrezzature; rumore. I pericoli specifici legati all’attività dell’installatore o tecnico in relazione al tipo di lavoro e attrezzature sono da identificarsi in: elettroconduzione per contatto diretto o indiretto ad attrezzature o apparecchiature; utilizzo energia elettrica 220 Vca per utensili ed apparecchiature; presenza di automezzi in cantiere e/o in prossimità; presenza di mezzi ed attrezzature di cantiere in lavorazione; movimentazione manuale di carichi, materiali, attrezzature ed apparecchiature; rumore dovuto all’utilizzo di attrezzature ed apparecchiature. La APPALTATRICE resta, comunque, in attesa dal COMMITTENTE di comunicazione formale su eventuali rischi ambientali, di attività od operatività, cui i lavoratori possono essere direttamente od indirettamente interessati o coinvolti, come anche eventuali danni diretti e/o indiretti che l’operato dei lavoratori può provocare. Nel caso in cui non pervenga alcuna dichiarazione entro 7 (sette giorni) dalla data dell’Ordine, il cantiere in oggetto sarà ritenuto privo di ogni sorta di pericolo o rischio specifico nel ricevere od apportare danni a cose o persone. Il COMMITTENTE sarà tenuto, nei casi, nei tempi e nelle forme previsti dalla normativa vigente, alla predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze. Il COMMITTENTE è altresì tenuto entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione dell’Ordine a comunicare i nominativi del coordinatore della progettazione, del coordinatore dei lavori, delle relative notifiche preliminari e del piano generale di sicurezza (laddove obbligatorio). Il COMMITTENTE prende altresì atto che la APPALTATRICE ha redatto e si attiene al documento P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza), e che potrà in qualsiasi momento richiederne copia.

Art. 7 Diritto di accesso e Collegamento Teleassistenza e Ricezione eventi remotii

Il COMMITTENTE dovrà sempre consentire al personale preposto dalla APPALTATRICE, durante il periodo di garanzia ovvero durante il periodo in cui è in corso un contratto di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, libero accesso al sito protetto ed ai luoghi attigui dove sono installate le apparecchiature di sicurezza, per il tempo necessario a completare le operazioni necessarie al servizio di assistenza tecnica, previa comunicazione, via mail e/o telefax e/o telefono, da parte della APPALTATRICE al Committente almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per l’accesso. Al personale incaricato dovrà essere fornito gratuitamente ogni aiuto o mezzo atto ad agevolare l’intervento. La APPALTATRICE provvederà a collegare l’eventuale centrale di allarme o il registratore digitale di videosorveglianza (ove e se possibile) al servizio di Teleassistenza e Ricezione Remota segnali della APPALTATRICE. Il COMMITTENTE è consapevole ed autorizza sin da ora la APPALTATRICE e i suoi dipendenti e/o collaboratori ad utilizzare il servizio di Teleassistenza e Ricezione Remota segnali per connettersi e ricevere informazioni tecniche dall’impianto di allarme al fine di controllare eventuali anomalie al sistema, per eseguire eventuali operazioni di verifica, esclusione per guasto, inserimento/disinserimento (su autorizzazione utente), e comunque quanto ritenuto opportuno ad insindacabile giudizio della APPALTATRICE o propri incaricati. Il COMMITTENTE autorizza APPALTATRICE all’uso gratuito (canoni e tariffe) durante l’istallazione e durante il servizio del sistema delle proprie (proprietà Committente) linee telefoniche (PSDN – GSM – UMTS – ecc.), connessioni di rete ed accesso internet, per il collegamento di Teleassistenza e Ricezione Remota segnali.

Art. 8 Liberatoria

La APPALTATRICE non potrà essere ritenuta responsabile di ritardi o mancata prestazione dei servizi anche promozionali e assistenza dovuti e di inconvenienti di qualsiasi natura o evento ad essa non imputabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito o causa di forza maggiore, scioperi del personale, infortuni; e non potrà essere ritenuta responsabile, anche indirettamente, dei danni dovuti al mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti e dei servizi, per eventi ad essa non imputabili. La APPALTATRICE declina specificamente ogni responsabilità per eventi e/o danni a persone o cose, provocati dal COMMITTENTE o da terzi. La APPALTATRICE declina inoltre ogni responsabilità per eventi e/o danni a persone o cose subiti dal COMMITTENTE o da terzi, tranne nei casi in cui tali eventi e/o danni siano direttamente e strettamente connessi al servizio da essa prestato. Il COMMITTENTE dichiara di essere consapevole che con l’impianto di sicurezza e/ o di videosorveglianza ha inteso solamente adottare un mezzo di prevenzione e di controllo contro il furto o la rapina, l’incendio, lo scoppio di gas o simili, e che tali mezzi non rappresentano o sostituiscono una copertura assicurativa e una attenzione scrupolosa che l’utente deve sempre mantenere a prescindere. E’ esclusa sin d’ora qualsivoglia responsabilità della APPALTATRICE qualora tali citati eventi si dovessero verificare, salvi i casi di dolo e colpa grave. In ogni caso, il risarcimento del danno cui la APPALTATRICE può essere eventualmente tenuta è convenzionalmente determinato ed accettato nel limite massimo del costo dell’impianto nel caso sia provata in sede di giudizio una mancanza da parte della APPALTATRICE, salvo la prova da parte del COMMITTENTE di un maggior danno subito, il cui ammontare non potrà, in ogni caso, superare la somma quantificata nel modulo “Contratto di Ordine Impianto”, o in via alternativa la somma quantificata nell’offerta economica della APPALTATRICE, eventualmente sottoscritta dal COMMITTENTE o accettata dallo stesso tramite fax o e-mail.

Il COMMITTENTE dichiara di rinunciare sin da ora (in tutti i casi: acquisto impianto – noleggio – manutenzione) ad ogni pretesa nei confronti della APPALTATRICE, circa ulteriori somme e manlevando, nel contempo la APPALTATRICE  da ulteriori pretese anche di terzi e assumendosi in proprio il rischio di eventuali esborsi.

Art. 9 Cessione del contratto

Il COMMITTENTE non potrà cedere a terzi il contratto o anche solo alcuni diritti, senza l’autorizzazione scritta della APPALTATRICE. Tale autorizzazione è subordinata alla presenza del criterio della solidità economico-finanziaria in capo al soggetto cessionario. La APPALTATRICE potrà cedere il contratto a terzi, dandone semplice comunicazione scritta al COMMITTENTE, senza che lo stesso possa opporre alcuna eccezione in merito.

 

Art. 10 Solve ed repete

Nessuna contestazione potrà essere sollevata dal COMMITTENTE (o dai suoi aventi causa), se questi non avrà prima effettuato ogni pagamento concordato, a prima richiesta, rimossa ogni eccezione. Lo stesso principio è applicabile nell’ipotesi inversa di inadempimento da parte della APPALTATRICE.

Art. 11 Foro esclusivo

Per tutte le controversie relative al presente contratto sarà competente in foro di Pordenone

Art. 12 Clausola risolutiva espressa

Qualora nei confronti del COMMITTENTE vengano: elevati protesti di assegni e cambiali; promosse procedure esecutive o di concordato; qualora il COMMITTENTE cessi l’attività; vengano trasferite altrove le apparecchiature del sistema o il luogo di svolgimento del servizio; venga cessata per qualsiasi motivo la collaborazione tra la APPALTATRICE e i suoi fornitori di servizi e apparecchiature; qualora il COMMITTENTE ritardi il pagamento anche di una sola rata alle scadenze stabilite, la APPALTATRICE si riserva la possibilità di risolvere detto contratto con decadenza del COMMITTENTE dal beneficio del termine, senza con questo essere ritenuta responsabile di danni diretti ed indiretti dovuti alla sospensione dei servizi. La APPALTATRICE potrà immediatamente interrompere il servizio e agire per ottenere l’intera differenza dovuta, in un’unica soluzione, dei canoni periodici tutti non corrisposti, degli interessi pattuiti e dei canoni maturandi alle singole scadenze, ogni eccezione al riguardo rimossa, e salva la richiesta del risarcimento dei danni subiti, patiti e patiendi. 

 

Art. 13 Spese

Tutte le spese per l’eventuale registrazione del contratto, nonché tutte quelle accessorie, sono a carico del COMMITTENTE.

Art. 14 Composizione del contratto

Le parti danno atto che le presenti Condizioni Generali di Contratto, composte da due pagine, fanno parte integrante del modulo “Contratto di Ordine Impianto” della APPALTATRICE, in ultima revisione, e/o qualsiasi altra comunicazione tra le parti come indicato all’Art.1.

Art. 15 Aggiornamento Revisione

Il COMMITTENTE dichiara di essere consapevole e di accettare, senza opporre alcuna eccezione in merito, che tutti gli eventuali aggiornamenti normativi, tecnici, legislativi, commerciali e di listino prezzi costi orari manodopera, possono variare ed essere modificati nel tempo e che le relative prestazioni e condizioni dei contratti di manutenzione saranno erogate in conformità a quanto previsto nell’ultima revisione valida al momento della erogazione/fruizione del servizio. Tutti i documenti considerati validi ed operativi in ultima revisione sono visibili nell’area riservata nel sito WWW.SECURE-IT.IT: o possono essere richiesti alla segreteria della APPALTATRICE. Il Committente ha l’obbligo di auto-informazione sullo stato delle revisioni.

Art. 16 Varie

Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 15, ogni modifica del presente contratto potrà avvenire solo in forma scritta, pertanto nessuna convenzione verbale in deroga alle condizioni indicate sarà ritenuta valida ed efficace, se non sottoscritta dal Legale Rappresentante della APPALTATRICE.

Ove una o più clausole del presente contratto fossero invalide o inefficaci, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche.

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo posta telegramma, ordinaria, fax, presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle parti del presente contratto; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le parti si impegnano a comunicare eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

Il presente contratto costituisce l’unico accordo tra le parti in merito all’oggetto dell’Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto.

Art. 17 Consenso al Trattamento dei dati Personali

I dati conferiti e appresi dalla APPALTATRICE durante i rapporti commerciali, tecnici ed amministrativi, saranno trattati in ottemperanza al Regolamento Europeo Nr. 2016/679, secondo l’Informativa disponibile nel sito www.secure-it.it o richiedendola presso la sede della stessa. Il COMMITTENTE prende atto di ciò e accorda liberamente il consenso affinché i propri dati e quelli relativi all’impianto, possano essere oggetto di comunicazioni per finalità tecniche ed amministrative.

Art. 18 Liberatoria Limitazione Dimensionamento Impianto e Autorizzazioni Preventive

Fermo quanto indicato al Art. 2, nel caso in cui l’Ordine sottoscritto si riferisca a :

* SISTEMA DI RILEVAZIONE MOVIMENTO, il Committente dichiara di essere pienamente CONSAPEVOLE di ordinare un sistema NON certificabile ai fini delle attuali norme cogenti di riferimento e pertanto di NON ordinare un SISTEMA ANTIFURTO-ANTINTRUSIONE. In merito a tale limitazione, il Committente dichiara di essere stato adeguatamente informato che NON possedere una specifica certificazione di conformità alla regola tecnica CEI 79-3/CEI EN 50131 (per quanto applicabile) non significa obbligatoriamente acquistare un impianto di bassa qualità costruttiva, ma semplicemente un sistema personalizzato su sua specifica richiesta. Il Committente coscientemente ha valutato che lo stesso NON è in grado di fornire un livello di copertura di pari grado a quanto suggerito dalle Norme e dalla APPALTATRICE in fase di proposta commerciale, ma è comunque adeguato alla sue esigenze ed aspettative. Il Committente dichiara inoltre di  essere stato informato che la rinuncia formale ad una certificazione di conformità alle CEI 79-3/CEI EN 50131 potrebbe precludere il collegamento del sistema alle Forze dell’Ordine (112-113), e potrebbe precludere risarcimenti assicurativi e agevolazioni di varia natura o altri usi che richiedano, come requisito, la presenza di una certificazione cogente.

* SISTEMA DI CONTROLLO PRESENZA FUMO, il Committente dichiara di essere pienamente CONSAPEVOLE di ordinare un sistema NON certificabile  ai fini delle attuali norme cogenti di riferimento e pertanto di NON ordinare un SISTEMA DI RILEVAZIONE FUMO O INCENDIO.Il Committente dichiara di essere stato informato che la rinuncia formale ad una certificazione di conformità alle UNI 9795-2010 potrebbe precludere risarcimenti assicurativi e agevolazioni di varia natura o altri usi che richiedano, come requisito, la presenza di una certificazione cogente. In merito a tale limitazione, il Committente dichiara di avere semplicemente voluto acquistare un sistema personalizzato su sua specifica richiesta, consapevole delle limitazioni tecniche, normative e funzionali, ma è comunque adeguato alla sue esigenze ed aspettative.

 

* SISTEMA TV CIRCUITO CHIUSO – VIDEOSORVEGLIANZA – VIDEOCONTROLLO, il Committente dichiara di essere pienamente CONSAPEVOLE che l’installazione di un tale sistema in ambienti di lavoro è regolata dallo Statuto dei lavoratori (L. 300/70), all’art. 4, dove si impone che le aziende (uffici, esercizi commerciali, ecc.) fino a 15 dipendenti, in assenza di RSU, per installare un impianto di videosorveglianza, con o senza registrazione, debbano richiedere l’autorizzazione preventiva alla commissione interna ovvero, in caso di disaccordo, all’Ispettorato del lavoro e non è valido, in sostituzione, alcun accordo con i dipendenti. Il Committente dichiara di avere adempiuto a quanto di sua competenza e di avere ottenuto il benestare all’installazione da parte degli organi competenti, pertanto autorizza la APPALTATRICE all’installazione del sistema ordinato, sollevando la stessa da ogni responsabilità in merito.

 La APPALTATRICE non potrà quindi essere ritenuta responsabile di qualsivoglia perdita, costo, pregiudizio, danno e/o spesa (ivi incluse le spese legali) subiti da persone cose o derivanti in qualsivoglia misura dal Sistema di Rilevazione Movimento, dal Sistema di Controllo Presenza Fumo nonché dal Sistema TV Circuito Chiuso – Videosorveglianza – Videocontrollo così come richiesti dal COMMITTENTE, nonché di qualsiasi azione o pretesa avanzata da parte di terzi in relazione a fatti e/o omissioni imputabili ai suddetti Sistemi.